IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Regione predispone, d'intesa con il Comune  di  Trieste,  la
Provincia  di  Trieste,  la  Comunita' montana del Carso e sentite le
organizzazioni di categoria interessate,  un  organico  complesso  di
interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale,
per  il  miglioramento  della dotazione di strutture per servizi alla
popolazione  residente,  per  il  sostegno delle attivita' produttive
minori agricoli ed artigianali.
   2. Per l'attuazione degli  interventi  di  cui  al  comma  1,  con
specifico riferimento alla definizione delle scelte di localizzazione
delle  opere da esso previste, l'Amministrazione regionale predispone
un apposito piano esecutivo che  costituisce  base  per  la  stipula,
secondo  le modalita' e le procedure di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, di un accordo di programma fra  la  Regione,  il
Comune di Trieste sul cui territorio sono localizzati gli interventi,
prioritariamente   nella   circoscrizione   dell'Altipiano   Est,  la
Provincia di Trieste e la Comunita' montana del Carso.
   3. Alla realizzazione degli interventi provvedono gli Enti di  cui
al comma 1 secondo le rispettive competenze. La Regione puo' tuttavia
affidare  in  concessione  la  realizzazione di interventi di propria
competenza, concernenti  opere  destinate  ad  attivita'  produttive,
culturali  e  sportive  al servizio della popolazione residente nelle
zone individuate  dal  comma  2,  alla  Provincia  di  Trieste,  alla
Comunita' montana del Carso, al Comune di Trieste.
   4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale
e'  autorizzata  a sostenere spese dirette, nonche' ad assegnare agli
Enti realizzatori delle opere, individuate al comma 2,  finanziamenti
fino  al  100  per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo le
modalita' e le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986,
n. 46.